Legge 22 maggio 1971, n. 345 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Marche.
La stessa legge determina l'assegno da corrispondere al Presidente e ai componenti della Giunta, al Presidente e agli altri componenti l'Ufficio di
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Il Consiglio adotta il proprio Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.
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L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.
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Il Presidente e i componenti della Giunta hanno diritto di partecipare, senza voto, ai lavori delle Commissioni.
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La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei voti.
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La Giunta, su proposta del Presidente, può conferire ai suoi componenti o a gruppi di essi per settori omogenei gli incarichi relativi ai compiti di
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La Giunta decade anche quando si riduce, per dimissioni o cessazione dalla carica, a meno della metà dei componenti.
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Per l'approvazione della mozione è necessaria al primo scrutinio la maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio; in seguito è
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In caso di dimissioni o cessazione di componenti della Giunta, salvo il caso previsto dal terzo comma, il Consiglio regionale è convocato entro
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Il Consiglio, nella prima seduta e come primo atto, elegge tra i suoi componenti, con tre votazioni separate a scrutinio segreto, il Presidente e
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La legge regionale determina, con decorrenza dalla data di elezione del primo Consiglio, per i componenti del Consiglio regionale e della Giunta, le
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In caso di rinvio, ove il Consiglio regionale approvi di nuovo la legge a maggioranza assoluta dei componenti, si procede alla promulgazione se entro
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l'Ufficio di presidenza, il Presidente e i componenti della Giunta regionale e su di essi esercita il controllo politico e amministrativo, adempie
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Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento del Presidente, dei componenti della Giunta e, previa comunicazione alla Giunta, dei capi
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richiesti dagli organi costituzionali della Repubblica; 17) nomina Commissioni e componenti di Commissione nel caso di nomina rimessa genericamente alla